ACCESSO AL LAVORO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 16 L. 56/87)

L’avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 Legge 56/87, da la possibilità di essere assunti a tempo determinato o indeterminato dalle Pubbliche Amministrazioni, per posizioni lavorative che richiedono il solo requisito della scuola dell’obbligo, senza dover sostenere concorsi pubblici, a condizione del possesso della professionalità eventualmente richiesta e dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego.

Possono partecipare tutti i cittadini italiani e UE privi di occupazione che abbiano rilasciato la Dichiarazione di disponibilità al lavoro al Centro per l’Impiego o che siano iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio e/o nelle liste di mobilità. Limitatamente alle occasioni di lavoro a tempo indeterminato, possono partecipare anche persone occupate in possesso dei requisiti di legge.
Le persone provenienti da Paese esterno alla Comunità Europea devono produrre la traduzione giurata del titolo di studio per comprovare l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

Il servizio viene svolto attraverso:

pubblicazione della richiesta dell’ente;
raccolta delle candidature rese dagli interessati il giorno indicato nell’avviso di selezione;
formulazione della graduatoria secondo parametri quali l’anzianità di disoccupazione, carico familiare ed età anagrafica;
trasmissione della graduatoria all’Ente per la convocazione della prova selettiva.

L’avviso pubblico di offerta indica:

  • il numero dei lavoratori da assumere;
  • la sede di lavoro;
  • i requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego;
  • le quote di riserva ove previste (militari congedati, mobilità, LSU);
  • la tipologia del rapporto di lavoro e la durata;
  • la qualifica professionale ed il profilo di assunzione;
  • le mansioni alle quali verranno adibiti i lavoratori;
  • il trattamento economico o normativo attuato;
  • i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove di idoneità;
  • la data della pubblicazione dell’avviso e di scadenza dei termini per la presentazione delle domande;
  • le modalità e tempi di pubblicazione delle graduatorie;
  • la presentazione di ricorsi e relativi termini.

L’avviso pubblico rimane esposto almeno per 5 giorni lavorativi.

I criteri che concorrono alla formazione delle graduatorie riguardano: anzianità di disoccupazione (fino a un massimo di 24 mesi), carico familiare, età anagrafica.

L’anzianità dello stato di disoccupazione è quella effettivamente maturata a seguito di presentazione della dichiarazione da parte dell’interessato. Per ogni mese maturato viene attribuito un punto (dunque massimo 24 punti). I mesi di sospensione dello stato di disoccupazione non vengono conteggiati. Per il calcolo si fa riferimento alla data di scadenza dell’avviso.

Per carico familiare si intende quello desumibile dallo stato di famiglia alla data di scadenza dell’avviso e relativo alle persone conviventi e fisicamente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF (per i figli non è richiesto la necessità della convivenza, basta che questi siano fisicamente a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Il carico deve essere suddiviso nella misura del 50% tra i genitori stessi). 5 punti per ogni familiare a carico, 10 per ogni familiare disabile a carico, figlio minore, o con invalidità superiore al 45%. I punti raddoppiano in caso di nucleo monoparentale.

Per età anagrafica si intende quella posseduta al momento della presentazione della candidatura. Per ogni anno di età viene assegnato 1 punto.

In caso di parità di punteggio prevale la maggiore età, in caso di ulteriore parità chi ha più punteggio di carico familiare, in caso di ulteriore parità chi ha la maggiore anzianità di disoccupazione.

La domanda va presentata dal diretto interessato, non sono ammesse deleghe.

La graduatoria viene usata anche al fine di sostituire i candidati che abbiano rinunciato all’assunzione ovvero nel caso avvenga una interruzione entro 10 giorni dall’assunzione. Entro 10 giorni dalla ricezione della graduatoria la P.A deve convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità (prove pratiche attitudinali). I lavoratori ultimi selezionati vengono nominati in prova. Chi rinuncia senza giustificato motivo non potrà partecipare per tre mesi ad altre chiamate a selezione e perdono lo stato di disoccupazione. I lavoratori risultanti inidonei non potranno partecipare ad altre selezioni per tre mesi.

Nei casi in cui sussista necessità urgente, la P.A può procedere all’assunzione diretta di lavoratori per rapporti di durata non superiore a 30 giorni, dandone motivata comunicazione al CPI. Si può prescindere dall’effettuazione della selezione nei confronti del lavoratore che abbia già svolto le mansioni di una determinata qualifica, ovvero ritenuto idoneo in precedente prova selettiva, anche presso altra amministrazione, sempre che l’altro rapporto non si sia terminato con un giudizio negativo motivato.

Riferimenti normativi

Legge n°56/87 art. 16
Deliberazione Regione Lombardia N°4890 del 15/06/2007