L’avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 Legge 56/87, da la possibilità di essere assunti a tempo determinato o indeterminato dalle Pubbliche Amministrazioni, per posizioni lavorative che richiedono il solo requisito della scuola dell’obbligo, senza dover sostenere concorsi pubblici, a condizione del possesso della professionalità eventualmente richiesta e dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego.
Possono partecipare tutti i cittadini italiani, i cittadini di altro stato membro dell’Unione Europea nonchè i cittadini di paesi terzi titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria disoccupati che abbiano rilasciato la Dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID) o che siano iscritti nelle liste del collocamento mirato.
Limitatamente alle occasioni di lavoro a tempo indeterminato, possono partecipare anche persone occupate in possesso dei requisiti di legge.
Le persone provenienti da Paese esterno alla Comunità Europea devono produrre la traduzione asseverata del titolo di studio per comprovare l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
Possono partecipare esclusivamente cittadini di età non inferiore ai 18 anni, che abbiamo assolto l’obbligo scolastico, in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego e degli eventuali requisiti tecnico professionali eventualmente richiesti nell’avviso.
Nell’avviso pubblico sono specificati:
- il numero dei lavoratori da assumere;
- la sede di lavoro;
- eventuali titoli preferenziali;
- eventuali quote di riserva (es. militari volontari congedati senza demerito)
- le quote di riserva ove previste (militari congedati, mobilità, LSU);
- la tipologia del rapporto di lavoro e la durata;
- la qualifica professionale ed il profilo di assunzione;
- le mansioni alle quali verranno adibiti i lavoratori;
- i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove di idoneità, se specificate dall’ente richiedente;
- la data della pubblicazione dell’avviso e di scadenza dei termini per la presentazione delle domande;
- le modalità e tempi di pubblicazione delle graduatorie;
- la modalità di presentazione di eventuali richieste di riesame.
L’avviso pubblico rimane esposto almeno per 5 giorni lavorativi.
Le domande devono essere presentate esclusivamente nell’arco temporale previsto dall’avviso e con le modalità previste nell’avviso medesimo, utilizzando l’apposito modello di adesione scaricabile al seguente link:
Modulo candidatura offerte di lavoro (formato PDF – 392 KB) – Il modulo è utilizzabile per partecipare a tutte le chiamate su presenti del territorio di Monza e Brianza, indipendentemente dal Centro per l’Impiego di competenza.
Come previsto dalla DGR 3414 del 28.07.2020, a partire dal mese di Settembre 2020, la candidatura deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo pubblicato nell’avviso, allegando i seguenti documenti:
- scheda di adesione, in carta semplice, debitamente compilata e sottoscritta;
- documento d’identità in corso di validità.
Non saranno ammesse le domande presentate con modalità diverse da quelle previste nell’avviso e sopra individuate e/o presentate al di fuori del termine temporale indicato.
La graduatoria viene pubblicata, in forma provvisoria, entro 30 giorni dalla data di scadenza dell’avviso, secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito dei candidati ammessi.
Concorrono alla determinazione del punteggio:
- l’anzianità di disoccupazione
- i carichi familiari
- l’età anagrafica
ANZIANITA’ DI DISOCCUPAZIONE: è quella effettivamente maturata a seguito di presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) da parte dell’interessato e risultante da stato occupazionale. Per ogni mese maturato viene attribuito un punto (per un massimo di 24 punti). I mesi di sospensione dello stato di disoccupazione non vengono conteggiati. Per il calcolo si fa riferimento alla data di scadenza dell’avviso.
CARICHI FAMILIARI: per carico familiare si intende quello desumibile dallo stato di famiglia (autocertificato nella domanda di partecipazione) alla data di scadenza dell’avviso e relativo alle persone conviventi (per i figli non è richiesto il requisito della convivenza) e fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF. Per ogni familiare viene riconosciuto un punteggio pari a 5 (10 per nucleo monoparentale), per familiari con invalidità superiore al 45% un punteggio paria 10 (20 per nucleo monoparentale), per ogni figlio minore un punteggio pari a 10 (20 per nucleo monoparentale), per ogni figlio minore con disabilità superiore al 45% un punteggio pari a 15 (25 per nucleo monoparentale)
ETA’ ANAGRAFICA: per età anagrafica si intende quella posseduta al momento della presentazione della candidatura. Per ogni anno di età viene assegnato 1 punto.
In caso di parità di punteggio prevale la maggiore età, in caso di ulteriore parità il maggior punteggio di carico familiare, in caso di ulteriore parità la maggiore anzianità di disoccupazione.
I candidati interessati possono presentare, entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria, su carta libera, eventuali istanze di revisione motivate e fondate su criteri oggettivi nonché debitamente documentate, mediante PEC all’indirizzo indicato nell’avviso (coincidente con quello di presentazione della candidatura).
Entro 5 giorni lavorativi dal termine per la presentazione delle istanze di revisione (entro massimo 10 gg lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria), si provvederà a verificare le istanze di revisione pervenute, a comunicare le risultanze delle verifiche agli interessati mediante PEC e a pubblicare la graduatoria definitiva con le forme e modalità previste per la graduatoria provvisoria.
Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile presentare ricorso secondo le forme previste dalla normativa vigente.
La convocazione dei candidati e l’effettuazione delle prove di idoneità competono all’ente richiedente.
È altresì in capo all’ente che procede all’assunzione l’onere di accertamento del possesso dei requisiti generali di ammissione al pubblico impiego, la non sussistenza delle ipotesi di esclusione nonché degli eventuali titoli preferenziali.
L’ente è tenuto a comunicate al Centro per l’Impiego l’esito della selezione o la mancata presentazione alle prove di idoneità.
Come conseguenza della mancata risposta alla convocazione o della mancata accettazione del lavoro senza giustificato motivo, è disposta:
- Esclusione dalla partecipazione per numero tre mesi a qualsiasi procedura di avviamento a selezione nella P.A. a livello regionale;
- Solo nel caso di offerta di lavoro a tempo indeterminato, la perdita dello stato di disoccupazione e l’impossibilità a rendere una nuova DID che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di lavoro per numero tre mesi.
I candidati non risultanti idonei non potranno partecipare agli avviamenti a selezione presso la stessa P.A. per la medesima posizione per un periodo pari a tre mesi.
Su richiesta dell’ente si procede alla sostituzione dei candidati che non abbiamo risposto alla convocazione o nel caso in cui il rapporto sia interrotto nei 10 giorni successivi all’assunzione, utilizzando la stessa graduatoria.